Avv. Andrea LupoliRisarcimento danni sinistro stradale
L'azione di risarcimento del danno da circolazione stradale viene disciplinato nel Codice Civile all'art. 2054 c.c. che, al comma 1, detta la regola generale e statuisce: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Il Codice delle assicurazioni private norma speciale nella gestione dei sinistri, prevede una procedura ordinaria (ex art. 148), e l'indennizzo diretto (ex art. 149).
Sebbene le due azioni differiscano per presupposti e legittimazione passiva, esse condividono la medesima disciplina per quanto concerne i tempi e le modalità di formulazione dell'offerta, regolati dai commi 1 e 2 dell'art. 148 CAP. Viceversa i tempi delle azioni giudiziarie sono disciplinate dai commi 1 e 2 dall’art. 145 CAP.
Le differenze strutturali
La scelta tra l'una o l'altra procedura non è discrezionale, ma dipende strettamente dalla dinamica dell'incidente e dai soggetti coinvolti:
Azione ex Art. 148 (Procedura Ordinaria): Si configura come l'azione "classica" rivolta verso la compagnia assicurativa del responsabile del danno.
Azione ex Art. 149 (Indennizzo Diretto): È la procedura semplificata che consente al danneggiato non responsabile (o parzialmente responsabile) di rivolgersi direttamente alla propria compagnia.
Tempi e modalità art. 148 CAP
Indipendentemente dalla procedura attivata, l'impresa di assicurazione è tenuta a rispettare i termini rigorosi per la comunicazione dell'offerta o del diniego motivato:
60 giorni per i danni alle cose (ridotti a 30 giorni in caso di firma congiunta del modulo CAI).
90 giorni per i danni alla persona.
Tempi e modalità azione giudiziale art. 145 CAP
60 giorni per i danni alle cose dalla denuncia di sinistro (nell’indennizzo diretto anche inviata all’assicurazione del responsabile civile).
90 giorni per i danni alla persona (nell’indennizzo diretto anche inviata all’assicurazione del responsabile civile).
Applicabilità
1. Azione ex Art. 148 C.A.P. (Procedura Ordinaria)
Detta procedura "classica". La richiesta di risarcimento viene inviata alla compagnia assicurativa del responsabile (assicurazione del veicolo che ha colpa nel sinistro) nei seguenti casi:
Sinistri che coinvolgono più di due veicoli (tamponamenti a catena complessi).
Sinistri con veicoli immatricolati all'estero, risarcimento danni all'UCI (Ufficio Centrale Italiano).
Sinistri che coinvolgono macchine agricole o veicoli speciali.
Sinistri in cui non vi è stata collisione materiale tra i veicoli.
Danni fisici gravi al conducente (invalidità permanente superiore al 9%).
Nell'ambito della procedura ordinaria (ex art. 148 CAP), la richiesta di risarcimento danni deve essere indirizzata contestualmente al proprietario del veicolo (responsabile civile) e alla sua compagnia di assicurazione. Qualora il conducente sia un soggetto diverso dal proprietario, è opportuno coinvolgerlo nella fase stragiudiziale, ferma restando la sua qualità di litisconsorte necessario nell'eventuale successiva fase giudiziale.
In tale scenario, la comunicazione alla propria compagnia assicurativa viene effettuata esclusivamente per opportuna conoscenza (cosiddetta "denuncia cautelativa"), al fine di fornire la propria versione dei fatti e prevenire o contestare ricostruzioni della dinamica del sinistro che non corrispondano al vero.
La procedura di risarcimento viene gestita con termini di 60 giorni e/o 90 giorni, a seconda della tipologia di danno, direttamente con l’assicurazione di controparte.
2. Azione ex Art. 149 (Indennizzo Diretto)
È la procedura introdotta per velocizzare i tempi. La richiesta viene inviata alla tua stessa compagnia assicurativa, che risarcisce te e poi viene rimborsata (rivalsa) dall'assicurazione del responsabile civile tramite una stanza di compensazione, applicabile nei seguenti casi.
Urto tra soli due veicoli a motore.
Entrambi i veicoli devono essere identificati e assicurati in Italia (o Repubblica di San Marino/Città del Vaticano).
Deve esserci stata una collisione materiale.
Danni al veicolo e/o lesioni lievi al conducente (invalidità permanente inferiore o uguale al 9%, le cosiddette "micropermanenti").
Tabella Comparativa
| Caratteristica | Art. 148 (Ordinaria) | Art. 149 (Indennizzo Diretto) |
|---|---|---|
| A chi si chiede il danno | Assicurazione del responsabile | Propria assicurazione |
| Numero veicoli | Anche più di due | Solo due |
| Collisione | Non obbligatoria | Obbligatoria |
| Danni fisici (Conducente) | Qualsiasi entità | Solo fino al 9% di invalidità |
| Veicoli esteri | Sì | No |
Quale scegliere?
Sebbene la procedura di indennizzo diretto (ex art. 149 CAP) rappresenti ormai l'iter prevalente nella gestione dei sinistri, il danneggiato ha la possibilità di esperire, in via alternativa, l'azione ordinaria di responsabilità contro il conducente, il proprietario (responsabile civile) e la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, ai sensi degli artt. 144 e 148 CAP.
La Corte Costituzionale (sent. n. 180/2009) ha infatti ribadito la natura facoltativa della scelta tra l’azione ex art. 148 CAP (Ordinaria) e art. 149 (Indennizzo diretto).
Terzo Trasportato disciplina a parte art. 141 CAP
Per completezza, una disciplina peculiare riguarda il terzo trasportato (il passeggero di qualunque veicolo coinvolto nel sinistro).
In caso di lesioni personali di qualsiasi entità o di decesso, quest'ultimo gode di una tutela rafforzata ex art. 141 CAP. Tale norma gli consente di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Anche in questa ipotesi, i termini per l'offerta risarcitoria seguono la scansione temporale prevista dall'art. 148 CAP, attestandosi sui 90 giorni in presenza di lesioni.
"In caso di sinistro stradale, lo Studio Legale Lupoli ti guida in ogni fase stragiudiziale e giudiziale del danno da circolazione stradale, garantendo un supporto tecnico e giuridico costante. Saremo al tuo fianco dai primi istanti post-sinistro fino alla definitiva liquidazione del danno. Affidati alla nostra esperienza per una tutela integrale dei tuoi diritti".
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